CESSIONE QUINTO - PRESTITOL
PRODOTTI FINANZIATI - PRESTITI E FINANZIAMENTI |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo. L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. cessione quinto. Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. cessione quinto. I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo. cessione quinto. La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata. cessione quinto. Art.18 (Domande di prestito ad istituti autorizzati). Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico deve fame domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. cessione quinto. Dalla domanda devono risultare: a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente;
|
||
detecting Macromedia Flash™ Player...