SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO FINANZIARIO
PRODOTTI FINANZIATI - PRESTITI E FINANZIAMENTI |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato. Art.9 (Personali speciali che godono della facoltà di cessione). Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato. servizi finanziari. Art.10 (Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi). Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, servizi finanziari. ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art.11 (Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato).
servizi finanziari.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
detecting Macromedia Flash™ Player...